La cosiddetta “riforma Gelmini” ‘è diventata legge. Nei due post precedenti ho messo in risalto l’assurda discriminante di censo introdotta per stipulare contratti di insegnamento universitario. Nella fase conclusiva dell’iter abbiamo dovuto assistere ancora a scene difficilmente digeribili:
- in una delle ultime sedute, il 21 dicembre, la vicepresidente del senato perdeva la bussola e, al galoppo, dichiarava approvati una serie di emendamenti presentati dalle opposizioni (in questo caso il DDL sarebbe tornato alla Camera, dove notoriamente il Governo non ha una maggioranza).
- il Partito Democratico decideva di non “affondare” sulla questione, e incredibilmente mollava la presa dopo aver visto che una opposizione dura riusciva a gettare scompiglio nella maggioranza. Arrivati al fatidico 23 dicembre, la capogruppo del PD Finocchiaro offriva una conclusione dell’iter in discesa per la maggioranza in cambio del più classico piatto di lenticchie: le dichiarazioni di voto in diretta nella fascia pomeridiana… La maggioranza in aula ricambiava con insulti vari. Riportava il quotidiano Il Manifesto:
«Abbiamo dimostrato – ha spiegato la capogruppo Pd al Senato Anna Finocchiaro – che potevamo impantanarli e li abbiamo impantanati. Abbiamo ottenuto 24 ore in più per potere illustrare le nostre posizioni e abbiamo ottenuto la ripresa in diretta delle dichiarazioni di voto». In tempi di cesarismo allo stadio terminale persino una discussione accademica in tv è una soddisfazione.
Su queste, e altre dichiarazioni surreali, resta però un mistero. Cosa è davvero accaduto durante le due ore di interruzione dei lavori al Senato tre giorni fa? Il Pd avrebbe potuto serenamente guardare i filmati su YouTube, verificare l’approvazione di 4 emendamenti e chiedere il rinvio del Ddl alla Camera o, in punta di regolamento, spostare la discussione al 24 dicembre. Sarebbe stato più utile rovinarsi la vigilia piuttosto che rifare in diretta la storia del 68 dimostrando a Mariastella Gelmini che anche lei gli deve qualcosa in quanto «giovane ministro donna».
(Sempreché, beninteso, si voglia fare vera opposizione.)
- Dulcis in fundo, arrivava il 30 dicembre la promulgazione della legge da parte del Presidente Napolitano. Accompagnava l’atto una nota nella quale la massima autorità del Paese muoveva al testo alcuni rilievi di costituzionalità, tra cui la questione, sollevata in questo blog e da pochissimi altri: Inoltre l’art. 23, nel disciplinare i contratti per attività di insegnamento, appare di dubbia ragionevolezza nella parte in cui aggiunge una limitazione oggettiva riferita al reddito ai requisiti soggettivi di carattere scientifico e professionale."
- Plauso di maggioranza e opposizione per l’equilibrio e la saggezza del Capo dello Stato. Il cittadino medio però avrebbe potuto chiedersi perché il supremo garante della Costituzione non rinviava semplicemente alle camere il testo?
- A cose fatte, siamo stati costretti poi ad assistere a una performance inqualificabile del ministro Gelmini in televisione (questa volta il tema era la legge sul “legittimo impedimento”): un misto di superficialità, ignoranza, arroganza, e pura e semplice maleducazione. Le generazioni future stenteranno a credere che questa persona è stata ministro dell’istruzione, università e ricerca.
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Torniamo ora al tema che ho affrontato nelle settimane passate.
Nei prossimi mesi governo, ministro e atenei saranno chiamati a scrivere una serie di norme secondarie, riformare regolamenti e statuti, per “armonizzarli” con la legge. Ma governo e maggioranza – ammesso che continuino ad esistere – dovranno intervenire anche sul famigerato articolo 23 e seguire le indicazioni del Quirinale.
Ora, il problema della discriminante di censo per i contratti di insegnamento è intricato: il primo comma dell’art. 23 prevede la famosa soglia minima dei 40.000 euro annui per i lavoratori autonomi titolari di contratto di insegnamento a titolo oneroso o gratuito. Il primo comma parla esplicitamente di contratti “per attività di insegnamento”. Il secondo è più generico: prevede “contratti a titolo oneroso [quindi non gratuiti] per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative.”
Evidentemente i due commi disciplinano situazioni differenti. Ma in cosa si differenzierebbero? Chi ha proposto il limite minimo dei 40.000 euro di reddito per i lavoratori autonomi l’ha immaginata come norma di salvaguardia: esperti e professionisti affermati potranno insegnare anche senza compenso (comma 1), i precari invece andranno solo contratti retribuiti (comma 2)….
Il problema di cui a mio avviso il legislatore non si è reso conto è il rapporto tra “insegnamento” e “didattica”. Il termine “insegnamento” indica un corso curricolare, che comporta un numero di ore di didattica frontale proporzionale ai crediti formativi riconosciuti. Il contratto di insegnamento affida la titolarità del corso a un docente preciso per quella materia, che diviene anche il presidente della commissione del relativo esame.
Le “specifiche esigenze didattiche” del secondo comma dell’art. 23 possono essere invece molte e diverse: dell’insieme delle “specifiche esigenze didattiche” fa parte anche l’”insegnamento”. Un corso di laurea può avere bisogno del titolare di un laboratorio, un formatore, un tutor, ecc., e può anche avere bisogno di un docente per un insegnamento curricolare – anche questa è una “specifica esigenza didattica”. Ma si tratta proprio della categoria che viene disciplinata dal primo comma. (In caso contrario si sarebbe dovuto scrivere “Anche in deroga a quanto previsto dal comma 1., per specifiche esigenze didattiche” ecc. ecc.).
A mio avviso il testo dell’art. 23 può essere inteso quindi soltanto in una maniera. Mentre l’insieme delle esigenze didattiche TRANNE l’insegnamento può essere coperto da contratti retribuiti con personale adeguatamente qualificato, per tenere contratti annuali di insegnamento occorre che i titolari siano altamente qualificati (e che significa questo? chi decide cosa significa?) , lavoratori dipendenti, pensionati, o autonomi percettori di un reddito di più di 40.000 euro. Laboratori, corsi integrativi , tutoraggio continueranno come prima, con la differenza che dovranno essere per forza retribuiti (ma forse continueranno i contratti per cifre irrisorie, da un euro in su?). Il problema è l’affidamento di contratti di insegnamento curricolari – che dal punto di vista dell’esperienza e del prestigio sono ovviamente i più interessanti.
Chiaro che tutto si può interpretare, e siamo abituati a stravolgimenti delle leggi con norme regolamentari. Tuttavia in definitiva, magari l’intenzione di chi ha proposto l’emendamento dei 40.000 euro era di dare spazio al contributo di figure qualificatissime, e ricche (vorrei vederli, alle prese con 60 ore di corso e 4-5 appelli nell’arco di un anno, senza contare il ricevimento!); ma sta di fatto che, per come è scritto il DDL adesso, e a meno di interpretazioni creative della norma, i precari universitari percettori di basso reddito non potranno tenere insegnamenti curricolari annuali.
Una soluzione potrebbe consistere nel distinguere contratti di insegnamento annuali gratuiti o a pagamento per dipendenti, pensionati e ricchi profssionisti; e contratti di insegnamento semestrali o biennali – sempre a pagamento – per i precari accademici. La pezza chiuderebbe il buco della preclusione all’insegnamento con titolarità da parte dei precari accademici. ma pur sempre di pezza si tratta, e persone altamente qualificate dovranno sottostare a un contratto evidentemente meno prestigioso (altrimenti perché la distinzione?) semplicemente per una differenza di reddito. Senza contare che in ogni caso il ciclo di esami relativo a un insegnamento copre l’intero anno accademico (gli studenti di un corso che finisce a maggio possono sostenere in genere l’esame fino a febbraio o aprile dell’anno successivo).
Tra non molto dovranno essere definiti per ogni corso di laurea gli insegnamenti per il prossimo anno accademico, e le facoltà dovranno emanare i relativi bandi per gli insegnamenti da tenere a contratto. Vedremo come verrà applicata la “riforma”, per questo specifico problema. Non invidio presidenti di corsi di laurea e presidi di facoltà: immagino che un gran numero di insegnamenti (di solito i più interessanti, innovativi, rilevanti per la pratica) semplicemente scompariranno: un altro passo verso un’università ottocentesca.